Facendo riferimento al decreto n. 239 del 1992 e al successivo decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142, il tirocinio post-lauream può essere svolto presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline psicologiche delle Università oppure presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine.
Le strutture presso cui è possibile effettuate il Tirocinio Post Lauream posso essere configurate come segue:
- Dipartimenti universitari o Istituti di discipline psicologiche presso Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
- Enti pubblici quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, ecc., in cui operano strutture o servizi aventi finalità psicologiche;
- Provveditorati agli Studi nonché istituzioni scolastiche statali e non statali di ogni ordine e grado che rilascino titoli di studio con valore legale;
- Enti privati, intesi sia come Aziende di produzione e di consulenza che come Associazioni, Enti ausiliari, Cooperative sociali, Comunità terapeutiche legalmente riconosciuti;
- Istituzioni di ricerca(ad esempio il CNR., ISFOL, ENEA, ecc).
I tirocini post-lauream presso i suddetti Enti possono essere svolti soltanto dopo la stipula di una convenzione tra l’Istituto di Psicologia e l’Ente interessato, in base alla quale l’Università Pontificia Salesiana potrà assicurare i tirocinanti, presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e, presso una compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile contro terzi.
La stipula della convenzione è subordinata all’approvazione dell’Ente da parte della Commissione Tirocini, che provvederà anche ad aggiornare l’elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile di seguito: