La legge sull'Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art.5) ed il successivo decreto Ministeriale del 13.01.1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico.
L'Ordine degli Psicologi del Lazio, d'intesa con alcune Università presenti sul territorio regionale, ha messo a punto un regolamento di attuazione del tirocinio di cui il laureato dovrà tenere conto per ottenere il riconoscimento della validità del tirocinio.