Tirocinio post-lauream

Modulistica e documenti per tirocini post lauream

La legge sull'Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art.5) ed il successivo decreto Ministeriale del 13.01.1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, d'intesa con alcune Università presenti sul territorio regionale, ha messo a punto un regolamento di attuazione del tirocinio di cui il laureato dovrà tenere conto per ottenere il riconoscimento della validità del tirocinio.